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- IL REGOLAMENTO DEL PALIO REDATTO DA VIOLANTE DI BAVIERA NEL 1721 -

Bando sopra la corsa del Palio solita farsi annualmente nella Pubblica Piazza il dì 2 di Luglio in onore di Maria Vergine Avvocata, e Protettrice di questa Città dà tre Signori Festajoli Nobili eletti a tal effetto

Li Molto Magnifici Signori Quattro Proveditori della General Biccherna della Città, e Stato di Siena per S.A.R. e con partecipazione, e Benigno Rescritto del- l'A.R. della Serenissima Violante di Baviera Gran Principessa Vedova di Toscana, Governatrice della Città, e Stato predetto del dì 3 del corrente Mese di Maggio.

Volendo le Signorie loro per quanto sia possibile ovviare à gravi sconcerti, che sono succeduti per lo passato nelle Corse del d. Palio, e provedere che non ne seguano in appresso degli altri; perciò Col presente pubblico Bando fanno notificare a tutte le Contrade di questa Città solite correre al d. Palio, come dal Maestrato loro sono stati fermati, e stabiliti gl'infrascritti Capitoli, ed Ordini da osservarsi inviolabilmente da dd. Contrade per la sud. Corsa sotto le pene di che d'abbasso.

I - Che conforme fu disposto dal Maestrato loro li 13 Agosto 1707 non si possa dalle dd. Contrade, sotto pena di lire 100 Arbitrio, e Cattura far provare li di loro Cavalli nella pubblica Piazza, se non che due volte il giorno, cioè la mattina dall'ore 11 alle 12, e la sera dall'ore 23 alle 24 con far fare alli di loro Cavalli tre, o quattro girate di Corsa al più, escluso però sempre il giorno, in cui deve corrersi il Palio, nel qual giorno, stante il concorso de' Forestieri, e perché dalle Comunità delle Masse possa mettersi la Terra nel Corso, non si possa in d. Piazza comprovar dd. Cavalli in conto alcuno sotto la pena di che sopra, per la qual pena saranno obbligate le dd. Contrade, e loro Offiziali. E con dichiarazione di più, che se dalle dd. Contrade, e loro fantini si facessero far più prove con dd. Cavalli delle permesse come sopra, e che nel far le medesime li dd. Cavalli patissero qualche nocumento, le dd. Contrade, e loro Offiziali, oltre alle sudd. pene, saranno tenuti rifare al padron del Cavallo tutti i danni, che per tal causa patissero.

II - Che per render maggiormente vaga la festa, ed a fine non sia impedita la veduta della Corsa alli Spettatori, sia espressamente proibito a ciascuno, sotto le suddette pene il far attorno allo Steccato Palchi, o porvi Banche, Tavole, o altro per sollevarsi da Terra, ma sia solamente permesso il far dd. Palchi dalla parte delle Botteghe, purché però con li medesimi non passino la Gronda delle Tettoje di esse Botteghe, e non altrimenti.

III - Che non potranno essere ammesse al Corso, né comparire in Piazza quelle Contrade, le quali, oltre agli Offiziali, non averanno il numero di ventiquattro Soldati vestiti civilmente.

IV - Che non potranno esser ammesse al Corso, né comparire in Piazza quelle Contrade, le quali non averanno il loro Fantino vestito con la propria loro Divisa, e con la loro Impresa visibile nelle Spalle.

V - Che li dd. Fantini sotto le sudd. pene non possano servirsi per frusta, se non che d'un semplice nervo ordinario, e che nel venire in Piazza con le loro Contrade, debbano comparire a cavallo in altro Cavallo, fuori di quello descritto per la Corsa, munito di Sella, e briglia; e con esso accompagnare le di loro Contrade fin dentro allo Steccato, dal quale non possano partirsi per andare alla Mossa prima che con lo sparo del Mortaretto non sia dato il segno della ritirata.

VI - Che la mercede dovuta à dd. Fantini per d. Corsa a mente del Benigno Rescritto di S.A.R. del primo Luglio 1712, al quale s'abbia intiera relazione, debba essere solamente di lire dieci, e di scudi dieci nel caso che vincano il Palio, e non altrimenti, né in altro modo.

VII - Che sotto le pene di che sopra quelli delle Contrade, dato, che sarà il segno della ritirata, debbano unitamente portarsi con la loro Bandiera a i di loro posti esistenti dentro allo Steccato, dai quali non possano partirsi fino a che non sarà terminata la Corsa. Dichiarando che dd. loro posti saranno nell'appresso luoghi, cioè. Per quella Contrada, alla quale d'Anno in Anno toccherà in sorte di comparir la prima in Piazza, sarà alla svolta del Casato, per la seconda incontro alla Torre del Palazzo de' Signori Cerretani, per la terza incontro alle prime Case passata appunto la Costarella, per la quarta incontro al Vicolo d. di S. Pavolo, per la quinta passata appunto la Fonte, per la Sesta incontro al Vicolo d. de' Borsellai, per la settima incontro al Vicolo d. de' Pollajoli, per l'ottava alla svolta di S. Martino, per la nona incontro alla strada di Salicotto, e per la decima incontro alla Strada di S. Salvatore.

VIII - Che sotto le suddette pene, quando li Cavalli saranno alla Mossa non si possa da alcuno star dietro ad essi a perquoterli con bacchette, o altro simile istrumento.

IX - Che sotto le suddette pene, quando si dasse il caso [che Dio non voglia] che nella Corsa qualche fantino cadesse da Cavallo, non gli possa esser dato ajuto da alcuno per rimontar puramente in esso, non intendendo però di proibire che non si possano soccorrere per levarli da qualchè pericolo in cui si trovassero.

X - Che s'intenderà aver vinto, e guadagnato il Palio quella Contrada, il cavallo della quale, data che sarà legittimamente la Mossa, doppo la terza girata della Piazza, sarà il primo nel Corso a passare tutto il Palco de' Signori Giudici dell'Arrivo.

XI - Che quella Contrada, la quale averà vinto il Palio, debba mandarlo a prendere per li suoi Offiziali.

XII - Che sotto le sopradd. pene, li dd. Fantini, terminate che averanno le tre girate dalla Piazza debbano fermare li di loro Cavalli, affinchè col continuare a correre non vengano a far qualche danno alli Spettatori, al qual effetto sarà dato il segno con lo sparo d'altro Mortaletto, o due conforme più, e meglio parerà conveniente, dichiarando che simil segno di fermarsi sarà dato anche nel caso, che non fosse buona Mossa, acciò ciascuno di essi Fantini possa fermarsi, e ritornare al Canape sotto le dd. pene.

XIII - E perché si è riconosciuto esser praticabile il far correre diciassette Contrade alla volta (che tale è il numero di esse) atteso che per esser poco popolate, non possano ciascuna di loro comparir decorosamente, e si' anco perché si rende assai difficile alli Postieri il proveder per le medesime tanti Cavalli uguali; Perciò in virtu' del presente Bando si ordina, e comanda che ciascuna Contrada sotto la suddetta pena di lire cento, arbitrio, e cattura in ciascun'Anno nel Mese di Maggio faccia adunare gli Abitatori di essa per fare l'opportuno Consiglio, nel quale venga deliberato se la Contrada voglia correre, o no al d. palio, e nel caso, che venga deliberato di correre, doverà il Capitano di essa produrne copia di deliberazione in forma valida nel Maestrato loro dentro al d. Mese di Maggio, ad effetto che il primo Giugno seguente, pel qual giorno s'invitano da qui avanti per ciascun'Anno all'ore quattordici tutti li Capitani di quelle Contrade per correre al sud. Palio: dichiarando che se a quelle Contrade, le quali averanno deliberato di voler correre come sopra, gli accaderà nella prima Tratta di restare nel Bossolo, doveranno esser preferite a tutte le altre Contrade nelle corse future; Purché però annualmente dentro al suddetto tempo abbiano deliberato, e presentato respettivamente nel Maestrato loro la copia di d. deliberazione come sopra, dovendosene nulladimeno annualmente in d. giorno, ed ora far la Tratta di tant'altre, quante arrivino al compimento del numero di dieci; Talmente che l'effetto sia, che in ciascuna Corsa di Palio, che annualmente accaderà farsi, non possano correre né più, né meno di dieci Contrade, lasciando in libertà di quelle, che di tempo in tempo non correranno di poter mandare i suoi Soldati colle loro Contrade aggregate che correranno, al che fare s'invitano ad effetto che quelle possano comparir più decorosamente, ed in maggior numero che sia possibile.

XIV - Che tutte quelle Contrade, le quali d'Anno in Anno verranno destinate per la suddetta Corsa saranno obbligate, sotto le suddette pene, dentro il dì 28 Giugno, e prima del suono dell'ore 22 di d. giorno depositare, ed aver depositato nella mani del Cancelliere del Maestrato loro lire otto per la solita vettura dovuta al Padron del Cavallo, che gli toccherà in sorte per d. Corsa.

XV - Che le sudd. Contrade sotto le sudd. pene doveranno conforme al solito, ordinatamente una dopo l'altra, comparir in Piazza, e stare alla mossa in quel luogo, che gli toccherà in sorte nel giorno in cui si distribuiranno i Cavalli per d. Corsa, e non altrimenti, né in altro modo.

XVI - E finalmente si notifica a qualsivoglia Persona di qualunque Stato, grado, e condizione si sia tanto suddita, come forestiera, che sotto le sudd. pene, e della refezione di tutti i danni, che si potessero pretendere dalle sudd. Contrade, e loro Fantini, non ardisca né per se, né per altri dare, o far dare alcun impedimento ai Cavalli destinati per d. Corsa, data che sarà legittimamente la Mossa. Delle quali pene pecuniarie come sopra contenute nel presente Bando, se ne applicherà un terzo al Fisco, e Gran Camera Ducale di S.A.R. un terzo al Maestrato, che condannerà, e risquoterà le medesime, ed il restante al Querelante, o Inventore.

Si guardi adunque ciascuno dall'errare perché si procederà contro de' Trasgressori, ed inobbedienti con ogni rigore.

Dato in Biccherna questo dì 7 Maggio 1721 Vittorio Marcello Martini Cancelliere

Pubblicato da me Gaetano Santini Pubblico Banditore per tutti i luoghi soliti della Città di Siena questo dì 10 Maggio 1721





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