- IL REGOLAMENTO DEL PALIO REDATTO DA VIOLANTE DI BAVIERA NEL 1721 -
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Li Molto Magnifici Signori Quattro Proveditori della General Biccherna della Città,
e Stato di Siena per S.A.R. e con partecipazione, e Benigno Rescritto del- l'A.R.
della Serenissima Violante di Baviera Gran Principessa Vedova di Toscana, Governatrice
della Città, e Stato predetto del dì 3 del corrente Mese di Maggio.
Volendo le Signorie loro per quanto sia possibile ovviare à gravi sconcerti, che
sono succeduti per lo passato nelle Corse del d. Palio, e provedere che non ne seguano
in appresso degli altri; perciò
Col presente pubblico Bando fanno notificare a tutte le Contrade di questa Città
solite correre al d. Palio, come dal Maestrato loro sono stati fermati, e stabiliti
gl'infrascritti Capitoli, ed Ordini da osservarsi inviolabilmente da dd. Contrade
per la sud. Corsa sotto le pene di che d'abbasso.
I - Che conforme fu disposto dal Maestrato loro li 13 Agosto 1707
non si possa dalle dd. Contrade, sotto pena di lire 100 Arbitrio, e Cattura far
provare li di loro Cavalli nella pubblica Piazza, se non che due volte il giorno,
cioè la mattina dall'ore 11 alle 12, e la sera dall'ore 23 alle 24 con far fare
alli di loro Cavalli tre, o quattro girate di Corsa al più, escluso però sempre
il giorno, in cui deve corrersi il Palio, nel qual giorno, stante il concorso
de' Forestieri, e perché dalle Comunità delle Masse possa mettersi la Terra nel
Corso, non si possa in d. Piazza comprovar dd. Cavalli in conto alcuno sotto la
pena di che sopra, per la qual pena saranno obbligate le dd. Contrade, e loro Offiziali.
E con dichiarazione di più, che se dalle dd. Contrade, e loro fantini si facessero
far più prove con dd. Cavalli delle permesse come sopra, e che nel far le medesime
li dd. Cavalli patissero qualche nocumento, le dd. Contrade, e loro Offiziali, oltre
alle sudd. pene, saranno tenuti rifare al padron del Cavallo tutti i danni, che
per tal causa patissero.
II - Che per render maggiormente vaga la festa, ed a fine non sia
impedita la veduta della Corsa alli Spettatori, sia espressamente proibito a ciascuno,
sotto le suddette pene il far attorno allo Steccato Palchi, o porvi Banche,
Tavole, o altro per sollevarsi da Terra, ma sia solamente permesso il far dd.
Palchi dalla parte delle Botteghe, purché però con li medesimi non passino la Gronda
delle Tettoje di esse Botteghe, e non altrimenti.
III - Che non potranno essere ammesse al Corso, né comparire in
Piazza quelle Contrade, le quali, oltre agli Offiziali, non averanno il numero di
ventiquattro Soldati vestiti civilmente.
IV - Che non potranno esser ammesse al Corso, né comparire in Piazza
quelle Contrade, le quali non averanno il loro Fantino vestito con la propria loro
Divisa, e con la loro Impresa visibile nelle Spalle.
V - Che li dd. Fantini sotto le sudd. pene non possano servirsi
per frusta, se non che d'un semplice nervo ordinario, e che nel venire in Piazza
con le loro Contrade, debbano comparire a cavallo in altro Cavallo, fuori di quello
descritto per la Corsa, munito di Sella, e briglia; e con esso accompagnare le di
loro Contrade fin dentro allo Steccato, dal quale non possano partirsi per andare
alla Mossa prima che con lo sparo del Mortaretto non sia dato il segno della ritirata.
VI - Che la mercede dovuta à dd. Fantini per d. Corsa a mente del
Benigno Rescritto di S.A.R. del primo Luglio 1712, al quale s'abbia intiera relazione,
debba essere solamente di lire dieci, e di scudi dieci nel caso che vincano
il Palio, e non altrimenti, né in altro modo.
VII - Che sotto le pene di che sopra quelli delle Contrade, dato,
che sarà il segno della ritirata, debbano unitamente portarsi con la loro Bandiera
a i di loro posti esistenti dentro allo Steccato, dai quali non possano partirsi
fino a che non sarà terminata la Corsa. Dichiarando che dd. loro posti saranno
nell'appresso luoghi, cioè. Per quella Contrada, alla quale d'Anno in Anno toccherà
in sorte di comparir la prima in Piazza, sarà alla svolta del Casato, per la seconda
incontro alla Torre del Palazzo de' Signori Cerretani, per la terza incontro alle
prime Case passata appunto la Costarella, per la quarta incontro al Vicolo d.
di S. Pavolo, per la quinta passata appunto la Fonte, per la Sesta incontro al
Vicolo d. de' Borsellai, per la settima incontro al Vicolo d. de' Pollajoli, per
l'ottava alla svolta di S. Martino, per la nona incontro alla strada di Salicotto,
e per la decima incontro alla Strada di S. Salvatore.
VIII - Che sotto le suddette pene, quando li Cavalli saranno alla
Mossa non si possa da alcuno star dietro ad essi a perquoterli con bacchette, o
altro simile istrumento.
IX - Che sotto le suddette pene, quando si dasse il caso [che Dio
non voglia] che nella Corsa qualche fantino cadesse da Cavallo, non gli possa esser
dato ajuto da alcuno per rimontar puramente in esso, non intendendo però di proibire
che non si possano soccorrere per levarli da qualchè pericolo in cui si trovassero.
X - Che s'intenderà aver vinto, e guadagnato il Palio quella Contrada,
il cavallo della quale, data che sarà legittimamente la Mossa, doppo la terza girata
della Piazza, sarà il primo nel Corso a passare tutto il Palco de' Signori Giudici
dell'Arrivo.
XI - Che quella Contrada, la quale averà vinto il Palio, debba
mandarlo a prendere per li suoi Offiziali.
XII - Che sotto le sopradd. pene, li dd. Fantini, terminate che
averanno le tre girate dalla Piazza debbano fermare li di loro Cavalli, affinchè
col continuare a correre non vengano a far qualche danno alli Spettatori, al qual
effetto sarà dato il segno con lo sparo d'altro Mortaletto, o due conforme più,
e meglio parerà conveniente, dichiarando che simil segno di fermarsi sarà dato
anche nel caso, che non fosse buona Mossa, acciò ciascuno di essi Fantini possa
fermarsi, e ritornare al Canape sotto le dd. pene.
XIII - E perché si è riconosciuto esser praticabile il far correre
diciassette Contrade alla volta (che tale è il numero di esse) atteso che per
esser poco popolate, non possano ciascuna di loro comparir decorosamente, e si'
anco perché si rende assai difficile alli Postieri il proveder per le medesime
tanti Cavalli uguali; Perciò in virtu' del presente Bando si ordina, e comanda che
ciascuna Contrada sotto la suddetta pena di lire cento, arbitrio, e cattura in ciascun'Anno
nel Mese di Maggio faccia adunare gli Abitatori di essa per fare l'opportuno Consiglio,
nel quale venga deliberato se la Contrada voglia correre, o no al d. palio, e
nel caso, che venga deliberato di correre, doverà il Capitano di essa produrne copia
di deliberazione in forma valida nel Maestrato loro dentro al d. Mese di Maggio,
ad effetto che il primo Giugno seguente, pel qual giorno s'invitano da qui avanti
per ciascun'Anno all'ore quattordici tutti li Capitani di quelle Contrade per
correre al sud. Palio: dichiarando che se a quelle Contrade, le quali averanno deliberato
di voler correre come sopra, gli accaderà nella prima Tratta di restare nel Bossolo,
doveranno esser preferite a tutte le altre Contrade nelle corse future; Purché però
annualmente dentro al suddetto tempo abbiano deliberato, e presentato respettivamente
nel Maestrato loro la copia di d. deliberazione come sopra, dovendosene nulladimeno
annualmente in d. giorno, ed ora far la Tratta di tant'altre, quante arrivino al
compimento del numero di dieci; Talmente che l'effetto sia, che in ciascuna Corsa
di Palio, che annualmente accaderà farsi, non possano correre né più, né meno
di dieci Contrade, lasciando in libertà di quelle, che di tempo in tempo non correranno
di poter mandare i suoi Soldati colle loro Contrade aggregate che correranno,
al che fare s'invitano ad effetto che quelle possano comparir più decorosamente,
ed in maggior numero che sia possibile.
XIV - Che tutte quelle Contrade, le quali d'Anno in Anno verranno
destinate per la suddetta Corsa saranno obbligate, sotto le suddette pene, dentro
il dì 28 Giugno, e prima del suono dell'ore 22 di d. giorno depositare, ed aver
depositato nella mani del Cancelliere del Maestrato loro lire otto per la solita
vettura dovuta al Padron del Cavallo, che gli toccherà in sorte per d. Corsa.
XV - Che le sudd. Contrade sotto le sudd. pene doveranno conforme
al solito, ordinatamente una dopo l'altra, comparir in Piazza, e stare alla mossa
in quel luogo, che gli toccherà in sorte nel giorno in cui si distribuiranno i
Cavalli per d. Corsa, e non altrimenti, né in altro modo.
XVI - E finalmente si notifica a qualsivoglia Persona di qualunque
Stato, grado, e condizione si sia tanto suddita, come forestiera, che sotto le sudd.
pene, e della refezione di tutti i danni, che si potessero pretendere dalle sudd.
Contrade, e loro Fantini, non ardisca né per se, né per altri dare, o far dare
alcun impedimento ai Cavalli destinati per d. Corsa, data che sarà legittimamente
la Mossa. Delle quali pene pecuniarie come sopra contenute nel presente Bando, se
ne applicherà un terzo al Fisco, e Gran Camera Ducale di S.A.R. un terzo al Maestrato,
che condannerà, e risquoterà le medesime, ed il restante al Querelante, o Inventore.
Si guardi adunque ciascuno dall'errare perché si procederà contro de' Trasgressori,
ed inobbedienti con ogni rigore. Dato in Biccherna questo dì 7 Maggio 1721 Vittorio
Marcello Martini Cancelliere Pubblicato da me Gaetano Santini Pubblico Banditore per tutti
i luoghi soliti della Città di Siena questo dì 10 Maggio 1721 LE ULTIME MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GIUGNO 2019 |