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LA PAGA DEL CAPITANO
Tratto dal Numero Unico "L'Anazione" stampato in occasione della vittoria del 17 settembre 1972
Non è vero che i Capitani debbano essere, per necessità di cose, dei
«mecenati»; o almeno non è sempre stato un fatto pacifico nel tempo
trascorso. Circa due secoli fa, ad esempio, vigevano leggi abbastanza
particolari, come si può dedurre da questo stralcio di verbale, tratto dal libro
delle deliberazioni dell’Istrice del 5 agosto 1768.
«...In questo stesso giorno l’Onorando Priore e Sedia, atteso che dagli
Capitani vittoriosi del Palio alcuni non si contentavano dell’onorario che
gli assegnava i nostri Capitoli, onde avendo pensato per dare maggiore
spirito ai nostri abitatori, l’Onorando Priore intese che il Capitano pro
tempore avesse per suo onorario a vincita di Palio scudi dieci il dì 2 di
Luglio, e per le corse straordinarie di Agosto dovesse avere talleri dieci,
di che fu fatto consigliare il Signor Giuseppe Bandini, il quale disse che
era un patto reciproco, ed il Signor Domenico Frosini affermò il detto,
sicché andò a partito e fù vinto per quaranta bianchi e neri quattro; e
di più ancora, che il fantino non possa pretendere di più di scudi dieci
di Luglio e di Agosto talleri dieci, ed in tal caso che i Signori Cercatori
offrendo al fantino di più, s’intenda pagarli del proprio, e tale effetto debba
far soscrizione secondo le formule accennate dal proprio Capitano... ».
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